Cassazione: astensione dal lavoro qualora non vi siano le condizioni di sicurezza

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Con la sentenza n. 836 del 19 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che è diritto del lavoratore astenersi temporaneamente dalla propria prestazione lavorativa quando non vi siano le condizioni di tutela relative alla salute e sicurezza sul lavoro, in quanto l’ambiente lavorativo risulta oggettivamente pericoloso.

Inoltre, i giudici della Suprema Corte hanno affermato la garanzia, in capo al lavoratore, della retribuzione anche relativamente al periodo di “non lavoro” dovuto proprio alla sospensione dell’attività lavorativa per i motivi suindicati, in quanto il rifiuto del lavoratore, nel caso specifico, non può costituire un inadempimento contrattuale, in quanto determinato da un inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 2087 c.c.

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Autore: La Redazione

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