Cassazione: computo del congedo parentale
Con ordinanza n. 15633 del 22 luglio 2020, la Cassazione ha affermato che, ai fini del computo, i giorni festivi si calcolano nel conteggio soltanto nella ipotesi n cui il periodo di fruizione sia ininterrotto.
La Corte ha rilevato che il beneficio “de quo” è un diritto potestativo che non può determinare un trattamento peggiorativo per il dipendente e che il danno che ne deriva all’azienda è puramente fisiologico. Il licenziamento potrebbe scattare soltanto se il congedo fosse utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla legge.