Cassazione: malattia e compatibilità con altro lavoro
Con la sentenza n. 586 del 15 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento disciplinare dovuto al fatto che il lavoratore, pur stando in malattia, abbia prestato costantemente attività lavorativa in favore di terzi.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come non vi sia di per sé un divieto allo svolgimento di attività lavorative in favore di terzi durante la malattia, tranne nel caso in cui l’ulteriore attività sia in concorrenza con il proprio datore di lavoro e/o possa aggravare la patologia in essere, ritardando, così, il rientro del lavoratore in azienda.
Spetta, comunque, al lavoratore dimostrare:
- che il lavoro è compatibile con la patologia sofferta;
- che non risulta compromesso il corretto recupero delle energie fisiche e psichiche.