Cassazione: annullamento delle dimissioni e retribuzioni arretrate
Con sentenza n. 16998 del 25 giugno 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di annullamento delle dimissioni per incapacità di intendere e di volere, la richiesta delle retribuzioni arretrate va onorata a partire dalla richiesta di annullamento “in ragione del principio generale per il quale la durata del processo non deve mai andare a detrimento della parte vincitrice“.
Limitare l’ammontare dalla data della decisione violerebbe il principio costituzionale del “giusto processo” (art. 111, comma 1, Cost.) facendo pesare sulla parte che, a ragione, domanda giustizia, i tempi della risposta giudiziaria.