Cassazione: abbandono del posto di lavoro e licenziamento
Con sentenza n. 9121 del 12 aprile 2018, la Corte di Cassazione, modificando la decisione della Corte di Appello di Firenze (licenziamento inteso come spropositato) e rinviando alla stessa, in diversa composizione, la definizione della controversia, definendo il concetto di “abbandono del posto di lavoro“, ha ritenuto legittimo il licenziamento di una guardia particolare giurata che, dopo essersi tolto il giubbotto antiproiettile, si era recato in un bar vicino da dove, comunque, poteva osservare l’ingresso della banca ove era di sorveglianza.
Il CCNL della vigilanza privata prevede il licenziamento per giusta causa in caso di abbandono del posto di lavoro ma la Suprema Corte, dissentendo dal concetto elaborato dai giudici di merito, (allontanamento tale da favorire eventuali intrusioni non controllate), ha ritenuto che il comportamento debba essere valutato non soltanto sotto l’aspetto oggettivo, ma anche sotto il profilo soggettivo inteso come “coscienza e volontà …. indipendentemente dalle finalità perseguite …. restando irrilevante il motivo dell’allontanamento“, fatte salve eventuali situazioni di forza maggiore.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuteo che, sotto questo ultimo profilo, si debba tenere conto anche di precedenti disciplinari della stessa natura da cui si evince una propensione del lavoratore finalizzata a violare le disposizioni aziendali in materia, contravvenendo anche agli obblighi di diligenza e buona fede che si ricavano dal civile.