Autorità Nazionale Anticorruzione: esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese «sovrabbondanti»

AnticorruzioneL’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2014, un comunicato con le indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese «sovrabbondanti».

COMUNICATO  
Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese «sovrabbondanti»
   Al fine di chiarire agli operatori del mercato le indicazioni  in
materia  di  esclusione  dei  raggruppamenti  temporanei  di  imprese
sovrabbondanti contenute  nella  determinazione  AVCP  n.  4  del  10
dicembre 2012 «BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei
bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma  4-bis  e  46,  comma
1-bis, del Codice dei contratti pubblici» si osserva quanto segue. 
    Nella citata determinazione si e' rilevato come  la  costituzione
di un raggruppamento che  presenti  connotazioni  «macroscopicamente»
anticoncorrenziali  si  porrebbe  in  violazione  dell'art.  101  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, al pari dell'art.
2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vieta  le  intese  aventi  per
oggetto  o  per  effetto  quello  di  falsare  e/o   restringere   la
concorrenza. Nel medesimo atto  si  e'  inoltre  evidenziato  che  la
possibilita' di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla  verifica
delle concrete  possibilita'  di  frapporre  ostacoli  alla  corretta
dinamica concorrenziale da parte del raggruppamento «sovrabbondante». 
    Le indicazioni contenute nella determinazione n.  4/2012  devono,
quindi,  essere  intese  nel  senso  che  e'  sempre  consentita   la
possibilita' di costituire raggruppamenti temporanei, anche  di  tipo
sovrabbondante, e che l'esclusione non potra' mai essere  automatica.
Infatti, qualora la stazione  appaltante  ravvisi  possibili  profili
anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento ha l'onere  di
valutare  in  concreto  la  situazione  di  fatto,   richiedendo   ai
concorrenti le relative giustificazioni,  che  potranno  basarsi  non
solo su elementi legati ad eventuali stati di necessita', in  termini
di attuale capacita' produttiva, ma su ogni altro fattore  rientrante
nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori  economici,  come
l'opportunita' ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento
alla  luce  del  valore,  della  dimensione  o  della  tipologia  del
contratto.  Nell'ambito  della  valutazione  di  tali  elementi,   la
stazione appaltante dovra', quindi, accertare se  la  formazione  del
raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o
restringere la concorrenza, e solo in caso di esito  positivo  potra'
essere disposta l'esclusione dalla gara. 
      Roma, 3 settembre 2014 
 
                                               Il presidente: Cantone

Fonte: Gazzetta Ufficale

La Redazione

Autore: La Redazione

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