Articolo: Trasfertismo: l’Inps si adegua (meglio tardi che mai)
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Era il dicembre 2016 quando il Legislatore, per dirimere alcune questioni, particolarmente rilevanti, relative alla distinzione tra trasferta e trasfertismo, con ovvie ricadute fiscali e contributive, susseguenti ad un indirizzo della Cassazione di quegli anni abbastanza uniforme, emanò con il D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 225, una norma di interpretazione autentica relativa al comma 6 dell’art. 51 del TUIR che faceva proprio un indirizzo amministrativo seguito, a suo tempo, sia dall’INPS che dalla Amministrazione finanziaria.
La questione presenza una propria specifica rilevanza in quanto un dipendente può svolgere la propria attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro e ciò comporta una duplice configurazione che discende dalle modalità e dal luogo di svolgimento della prestazione e dagli impegni contrattuali che le parti hanno assunto già con la sottoscrizione della lettera di assunzione: trasferta “occasionale” o trasferta “strutturale o per contratto” che è quella prevista per il c.d. trasferismo. … ”
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