Articolo: Tirocini e rischio di subordinazione
approfondimento di Stefano Malandrini – Confindustria Bergamo
Estratto dal n. 44/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Tirocini e prestazioni di lavoro
L’avvenuto adeguamento delle normative regionali, in tema di tirocini formativi e di orientamento, alle linee guida introdotte dalla Conferenza Stato-Regioni con Accordo 25 maggio 2017, in applicazione del rinvio presente nell’art. 1, comma 34, legge n. 92 del 28 giugno 2012, ha reso oramai operativa una nuova regolamentazione complessiva dei rapporti tra soggetti promotori, soggetti ospitanti e tirocinanti. In particolare, le formulazioni introdotte dall’Accordo, declinate nelle normative regionali, perseguono anche il fine di “qualificare l’istituto e di limitarne gli abusi” ovvero di garantire la genuinità del rapporto di tirocinio. Già al primo alinea della premessa all’Accordo è infatti rinvenibile la duplice precisazione che:
a) “il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo”;
b) “i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso”.
L’allegato all’Accordo, che concretizza le linee guida, prevede poi un quadro regolatorio generale delle convenzioni di tirocinio, finalizzato anche a prevenire comportamenti contrastanti con l’obiettivo dichiarato della “tutela e garanzia del tirocinante”, rispetto al potenziale rischio di sfruttamento della prestazione lavorativa resa in attuazione del piano formativo assegnato.”…continua la lettura