Articolo: Successione di appalto e utilizzo di clausole speciali
approfondimento di Alessandro Rapisarda – Consulente del lavoro
Estratto dal n. 19/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Attraverso il contratto di appalto si attiva un processo di esternalizzazione, a favore di soggetti terzi, di intere fasi di un ciclo produttivo; l’art. 1655 c.c. definisce l’appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Elementi tipici e idonei a qualificare l’appalto come genuino – salvaguardando quindi i diritti dei prestatori di lavoro coinvolti – sono:
• l’organizzazione dei fattori produttivi: l’appaltatore deve poter disporre e coordinare una complessa organizzazione dei fattori produttivi;
• l’assunzione del rischio economico;
• un ampio margine di autonomia dell’appaltatore rispetto al committente: l’organizzazione materiale dei fattori produttivi da parte dell’appaltatore deve sottrarsi all’ingerenza del committente, fermo restando che questo ha il diritto di verificare e controllare che l’esecuzione dell’opera proceda a regola d’arte.
L’assunzione del rischio di impresa che appunto rappresenta uno dei tre aspetti fondamentali che qualificano l’appalto come genuino, potrebbe essere ricondotta, ad esempio, a valutazioni di questa natura, rivolte all’appaltatore:
1) esercizio abituale di un’attività imprenditoriale, ovvero svolgimento di una propria e comprovata attività produttiva in modo evidente;
2) attività rivolta a diversi committenti da tempo, ovvero nello stesso arco temporale oggetto dell’appalto.”….continua la lettura