Articolo: Subentro di nuovo appaltatore e garanzie per i lavoratori occupati
approfondimento di Angela Adinolfi – ispettore DTL di Siena e Giuliano Esposito – ispettore DTL di Arezzo
Estratto dal n. 15/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“I complessivi interventi preannunciati dall’attuale Governo nella legge di delega n. 183/2014 (in vigore dallo scorso 16 dicembre) preludono ad un deciso mutamento di prospettiva della legislazione italiana in materia di occupazione. Rinviando ogni valutazione al completamento degli atti di esercizio delle deleghe, va detto che per trovare una simile forza innovativa sulla disciplina nazionale del lavoro si deve risalire all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/03. Ciascuno degli interventi ad esso successivi, infatti, più che costituire una regolamentazione ex novo della materia, ne ha modificato vari (ma limitati) aspetti, secondo quanto ritenuto necessario nelle diverse fasi della vita nazionale e della congiuntura economica globale.
Attraverso il menzionato decreto, il legislatore del 2003 ha inciso – limitatamente a quanto concerne il rapporto di lavoro – anche su istituti che sino allora trovavano fonte normativa primaria (quando non esclusiva) nel codice civile, e tra questi sul contratto di appalto. L’originario dettato dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/03, infatti, ha inteso “fermare” determinati punti: anzitutto, ha rimarcato gli elementi distintivi dell’appalto rispetto all’istituto della somministrazione di lavoro;
quindi, ha individuato uno specifico regime di responsabilità solidale del committente per gli obblighi retributivi e contributivi maturati, nell’esecuzione del contratto, a carico dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.
Il terzo comma dello stesso articolo, infine, ha fissato il seguente principio per il caso (fisiologico) di mutamento della parte datoriale del rapporto di lavoro a seguito di cambio nella gestione dell’attività oggetto dell’appalto: “L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”….continua la lettura“