Articolo: Sospensione dell’attività imprenditoriale: nuovi importi e modalità di ottemperanza
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“L’emanazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 26 del 12 ottobre 2015, oltre ad aver chiarito alcune questioni operative relative alla applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero, con la specificazione dell’istituto della diffida e delle modalità di ottemperanza alle violazioni amministrative relative ad alcune violazioni relative alla compilazione del LUL, alla consegna del prospetto di paga ed alla erogazione degli assegni familiari, fornisce le opportune delucidazioni circa il modo in cui può essere assolto dal trasgressore l’onere per la ripresa dell’attività imprenditoriale, sospesa a seguito di un intervento degli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro o delle ASL.
Prima di entrare nel merito delle novità contenute nell’art. 22 del D.L.vo n. 151/2015 credo che sia necessario ricapitolare, brevemente, in quali situazioni, durante un accesso ispettivo, si può procedere a sospendere l’attività dell’azienda.
E’ l’art. 14 del D.L.vo n. 81/2008 ad affermare che tale obbligo può scattare in tutte quelle ipotesi in cui, anche su segnalazione di altre pubbliche amministrazioni, si riscontri un impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria (nella sostanza, dalle comunicazioni telematiche preventive alla instaurazione dei rapporti) in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro individuate in via amministrativa dal Ministro del Lavoro (qui la competenza degli ispettori delle Direzioni territoriali è limitata all’edilizia ed a pochi altri settori, mentre quella degli addetti alla vigilanza delle ASL è totale). Ricordo, inoltre, che, avvalendosi della facoltà rilevabile dal fatto che il Legislatore ha utilizzato la parola “possa”, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il provvedimento di sospensione non trova applicazione nelle imprese che occupano soltanto un dipendente ove, peraltro, si procede all’allontanamento dello stesso fino a quando non si sia regolarizzata la posizione, anche sotto l’aspetto della sicurezza…. continua la lettura“