Articolo: Solidarietà difensiva: che fare? Le modalità operative spiegate dal Ministero del Lavoro
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con il decreto legislativo n. 185/2016 e con lo scopo, evidente, di offrire uno strumento per favorire il c.d. “ricambio generazionale”, il Legislatore delegato ha ipotizzato, a determinate condizioni, la trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi (quindi, pensati per ridurre in tutto o in parte i licenziamenti) in espansivi, secondo un modello ripreso, nell’art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015, “dall’impolverato” (perché sostanzialmente, non utilizzato in oltre 30 anni) art. 2 della legge n. 863/1984.
Ora, con una notevole rapidità, la Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all’Occupazione, attraverso la circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, detta le modalità operative finalizzate alla trasformazione del contratto ed alla fruizione delle provvidenze ad essa correlate. Ricorda il Ministero che non tutti i contratti di solidarietà difensivi possono essere trasformati in espansivi: essi debbono essere in corso da almeno 12 mesi e, in ogni caso, se inferiori, essere in corso alla data del 31 dicembre 2015. Si tratta, quindi, di riduzioni di orario che già operano da un certo periodo, soprattutto se si tiene conto del fatto che gli stessi hanno una durata massima di 24 mesi e, soltanto a determinate condizioni (fruiti consecutivamente nel primo biennio del quinquennio mobile) possono raggiungere la soglia dei 36 mesi….continua la lettura“