Articolo: Sicurezza del lavoro: magazzino e responsabilità penali

approfondimento di Raffaele Guariniello

Estratto dal n. 1/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoro“Sempre più fanno spicco nella giurisprudenza i rischi lavorativi associati alle attività di immagazzinaggio svolte in molteplici aziende, dalla grande distribuzione alla logistica. Partiamo da alcuni casi affrontati in Cassazione.

Alcuni casi affrontati in Cassazione

Primo caso

Cass. pen. 5 aprile 2018, n. 15204. Un lavoratore, transitando davanti ad una scaffalatura, viene colpito dai materiali ivi posizionati del peso di circa 20 quintali e rovinosamente cadutigli addosso. Due gli addebiti che fanno condannare il datore di lavoro: – omessa valutazione dei rischi inerenti alle operazioni di movimentazione e di stoccaggio e in ispecie del rischio di caduta dall’alto dei materiali collocati sul cantilever; – omessa informazione e formazione ai lavoratori sui rischi connessi all’utilizzo delle scaffalature e, in ispecie, di caduta del materiale accatastato sulle rastrelliere.

Secondo caso

Altro caso, esaminato da Cass. pen. 28 giugno 2018 n. 29504. Si addebita al responsabile del reparto magazzino l’infortunio subito da un dipendente caduto da una scala “a palchetto” dotata di pianerottolo a 2,50 m. di altezza priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Stando al tribunale, il lavoratore, per raggiungere gli scaffali più alti del magazzino, non potendo arrivarci solo con la scala che raggiungeva l’altezza di circa 2,5 m, doveva essersi sporto o forse addirittura arrampicato sulle sbarre degli scaffali, perdendo poi l’equilibrio. Colpa dell’imputato: non aver inibito al lavoratore l’utilizzo della scala a palchetto inidonea a raggiungere gli scaffali più alti. Diversa la colpa attribuita al preposto dalla Corte d’appello: aver permesso l’uso di una scala comunque sprovvista dei dispositivi di sicurezza (due ruote su tre, la quarta mancava del tutto, erano prive di dispositivo di fermo).”…continua la lettura

Wolters Kluwer Italia

Autore: Wolters Kluwer Italia

Editore di libri e periodici in materia giuridica

Condividi questo articolo su