Articolo: Ritenute fiscali, committenti ed appaltatori: dubbi in attesa della circolare
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Il 1° gennaio 2020 è entrato, pienamente, in vigore l’art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 157 e chi (aziende, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) si trova ad operare è alle prese con una serie di dubbi che le due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (la n. 108/E e n. 109/E del 23 e 24 dicembre 2019) non hanno provveduto a dipanare: del resto, anche i chiarimenti orali dell’Agenzia, intervenuti attraverso il Forum dei commercialisti del 13 gennaio u.s. hanno lasciato più di qualche dubbio.
Prima di entrare nel merito delle singole questioni credo che sia opportuno ricordare quanto prevede la nuova norma.
Con l’art. 17-bis inserito nel “corpus” del D.L.vo n. 241/1997 si afferma che i soggetti individuati dall’art. 23, comma 1, del DPR n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese ed aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, ecc.) che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (c.d. “labour intensive”) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera che, peraltro, sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di versamento IRPEF (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio. Il versamento viene operato dalle imprese della filiera (appaltatrici, subappaltatrici, ecc.) con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione di natura tributaria o contributiva. …. ”
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