Articolo: Riscatto del corso di laurea ai fini pensionistici

approfondimento di Antonello Orlando – Consulente del lavoro presso Studio Nevio Bianchi

 

Estratto dal n. 47-48/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“A seguito della proposta di rendere gratuito il riscatto del corso di laurea, al momento apparentemente non più centrale nell’agenda dei provvedimenti pensionistici, si è comunque rinnovato l’interesse verso questo strumento, i cui effetti e i cui elementi di costo possono essere oggetto di diverse valutazioni, a seconda della posizione contributiva e della situazione reddituale del richiedente.

L’art. 1, comma 39 della riforma pensionistica contenuta nella legge n. 335/1995, aveva previsto una specifica delega volta a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto, anche alla luce del nuovo sistema di calcolo contributivo che variava indissolubilmente il nostro sistema previdenziale.

In particolare, è stato il decreto delegato del 30 aprile 1997, n. 184 che ha raccolto suddetta delega, disciplinando agli articoli 2 e seguenti la materia del riscatto del corso di laurea e quella dei periodi di lavoro prestati all’estero in paesi non convenzionati. Tale input riformista dovrà attendere il 2007 per vedere il suo completamento.

Infatti, a seguito della diramazione del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007, la legge attuativa (legge n. 247/2007, art. 1, c. 77) ha novellato il D.Lgs. n. 184/1997 concedendo agli inoccupati di potere richiedere il riscatto e prevedendo la rateizzabilità decennale del riscatto senza alcun interesse.

Inps è intervenuta nel tempo con numerose circolari e messaggi, in particolare con le circolari n. 162/1997, n. 82/2004 e n. 29/2008.

I requisiti per potere accedere al riscatto sono:

1) il richiedente deve avere ottenuto il titolo di laurea al momento della domanda;

2) i periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione presso il Fondo dove è richiesto il riscatto sia negli altri ordinamenti previdenziali;

3) vantare almeno un contributo obbligatorio nell’ordinamento pensionistico in cui è richiesto il riscatto, fatto salvo il diritto di riscatto dei soggetti inoccupati a far data dal 2008.

Si ricorda che il riscatto può essere richiesto anche da soggetti già titolari di pensione; in caso di un corso di studi collocato cronologicamente in un periodo precedente al pensionamento, il requisito di cui al punto 2 può essere considerato maturato anche in riferimento alla contribuzione già utilizzata ai fini della decorrenza della pensione; il pensionato non potrà comunque essere considerabile inoccupato ai fini del riscatto. Va inoltre specificato che per quei soggetti che avevano richiesto una ricongiunzione onerosa contributiva ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 la richiesta di riscatto potrà essere accettata anche se la domanda telematica sarà stata inoltrata a Inps, a condizione  che l’intera operazione non sia conclusa per accettazione, attraverso l’inizio del pagamento dell’onere di ricongiunzione. A tale fine il richiedente dovrà dichiarare nel modello telematico sotto la propria responsabilità il non perfezionamento della precedente richiesta di riscatto. Non sarà inoltre possibile ottenere rinuncia o revoca della contribuzione da riscatto di laurea ormai accreditata in funzione del perfezionato pagamento dell’onere (messaggio Inps n. 22427/2008).”….continua la lettura

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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