Articolo: Ricollocazione dei lavoratori in integrazione salariale: agevolazioni
approfondimento di Eufranio Massi – esperto di diritto del lavoro
Estratto dal n. 31/2020 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Nel nostro sistema lavoristico le agevolazioni legate alle assunzioni sono le più disparate e, nel corso degli anni, si sono accavallate ed hanno generato un qualcosa all’interno del quale è molto difficile districarsi. In tale quadro non sfuggono i benefici finalizzati alla assunzione dei lavoratori in cassa integrazione: fin dal 1993, infatti, ne fu previsto uno abbastanza corposo che, oggi, dopo la fine della mobilità, avvenuta con il 1° gennaio 2017, si è di molto ridotto. Ci si riferisce alla previsione contenuta nel comma 3, art. 4, D.L. n. 148/1993 con la quale sono previsti benefici sotto forma di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato (o ammettano soci lavoratori se si tratta di cooperative di produzione e lavoro) lavoratori in integrazione salariale straordinaria da almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie di Cigs da almeno sei mesi. Il beneficio consiste nella contribuzione per dodici mesi pari a quella stabilita per gli apprendisti (10%), ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, come ci ricordarono, a suo tempo, le circolari Inps n. 260/1992 e n. 148/1993 ed il messaggio n. 19269/2006.” … continua la lettura