Articolo: Appalti ed esternalizzazioni:ampliata la responsabilità solidale
approfondimento di Vitantonio Lippolis – Responsabile del processo vigilanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Modena
Estratto dal n. 2/2020 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Il regime decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti, invece, alla sola prescrizione quinquennale: è quanto afferma l’Ispettorato nazionale del lavoro che, con la nota n. 9943 del 19 novembre 2019, fornisce conformi indicazioni al personale ispettivo esortandolo, in tal modo, ad estendere i recuperi contributivi nei confronti dei committenti.
Il regime di responsabilità solidale
Una delle problematiche che caratterizzano in generale l’appalto (ma non solo, come si dirà meglio nel prosieguo) è quella del regime di responsabilità solidale che caratterizza i vari soggetti coinvolti nella catena: committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore.
La responsabilità solidale che contraddistingue il contratto di appalto, prevede, in pratica che se non paga il datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) paga chi di fatto si avvantaggia della prestazione dei lavoratori impiegati nell’appalto (committente e/o sub committente). Si tratta di una sorta di “garanzia fidejussoria” prevista ex lege a favore dei crediti vantati dai lavoratori e dagli Istituti (Inps, Inail ed eventualmente Cassa edile). ”…continua la lettura