Articolo: Rapporto di lavoro subordinato tra familiari
approfondimento di Giovanni Di Corrado – Consulente del lavoro
Estratto dal n. 3/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Il lavoro tra familiari può essere ricondotto nell’ambito dei rapporti associativi, poiché il rapporto di lavoro trova la sua origine nel vincolo familiare. Con riferimento alle prestazioni di lavoro che vengono rese da un componente della famiglia a favore di un altro, è opportuno evidenziare che si può parlare di due tipologie di rapporto di lavoro ben distinte.
Le prestazioni eseguite “affectionis vel benevolentiae causa”
Si tratta dell’ipotesi di lavoro che viene eseguito occasionalmente dai familiari conviventi con l’imprenditore per il buon funzionamento della famiglia. L’attività lavorativa viene eseguita spontaneamente o per adempiere a quelli che sono i doveri familiari e trova il proprio fondamento nel rapporto affettivo e di solidarietà che lega i membri della famiglia, in virtù di una obbligazione appunto affettiva, che prescinde dunque da qualsiasi vincolo di tipo giuridico. Trattandosi di attività occasionale, non deve esserci alcuna sistematicità nell’espletamento dei compiti.
Si attua dunque, tra il soggetto autore della prestazione ed il soggetto beneficiario della prestazione, un rapporto quasi di cortesia, potendosi dimostrare l’esistenza del fine di solidarietà.
L’autore della prestazione non ha diritto alla retribuzione, né alla tutela previdenziale e pertanto il suo rapporto deve considerarsi gratuito, anche se lo stesso percepisce vitto, alloggio e piccole somme di denaro per le spese. Generalmente, perché si possa parlare di un rapporto di cortesia, ci si può trovare anche al di fuori della comunità familiare così come propriamente intesa, come ad esempio in comunità diverse caratterizzate anche soltanto dalla natura spirituale del vincolo.
Naturalmente è facile pensare che se il vincolo di parentela o di convivenza dovesse essere “tenue”, ci sarà un maggiore bisogno di provare quelli che sono gli elementi di fatto che ne indicano la gratuità.”…continua la lettura