Articolo: Quota100 dopo la sentenza della Corte Costituzionale
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“L’analisi di questa settimana concerne una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 234 del 24 novembre 2022, con la quale è stata dichiarata la legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, il quale prevede che il soggetto che ha fruito della pensione attraverso la c.d. “Quota 100” (62 anni di età e 38 di contributi) non possa cumulare il proprio trattamento pensionistico con altri redditi da lavoro dipendente od autonomo, con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. ed entro il limite dei 5.000 euro l’anno: tutto questo fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni), quando potrà, liberamente, cumulare la pensione con altro reddito da lavoro. Il mancato rispetto della previsione normativa comporta il blocco del trattamento pensionistico per l’anno in corso ed il recupero delle somme già percepite. …. ”
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