Articolo: Offerta di conciliazione – monitoraggio ministeriale
approfondimento di Eufranio Massi
Estratto dal n. 24/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Con la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015, il Ministero del lavoro, fino a quel momento alquanto silente, ha fornito, attraverso la Direzione Generale per i sistemi informativi, l’innovazione tecnologica e la comunicazione, i primi chiarimenti su una singola materia prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 concernente il c.d. contratto a tutele crescenti, quella consistente nell’obbligo di comunicazione mediante il servizio delle comunicazioni on-line dell’avvenuta o mancata conciliazione relativa all’offerta facoltativa avanzata dal datore di lavoro a seguito di un licenziamento.
Comunicazione obbligatoria
Il Legislatore delegato ha previsto che, entro i sessantacinque giorni successivi al licenziamento, ai fini del monitoraggio dell’istituto, al quale la fiscalità pubblica concorre in modo cospicuo attraverso la non applicazione dell’Irpef sulla somma, predeterminata dalla norma, il datore effettui una comunicazione (l’obbligo è assolvibile attraverso un modello “UNILAV conciliazione”, disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it) circa la data dell’offerta, l’esito della conciliazione, la sede e l’importo proposto (accettato o meno dal lavoratore): tale modello va utilizzato a partire dal 1° giugno. Esso comporta anche la registrazione sul portale con l’accesso all’applicazione scaturente dall’inserimento del codice di comunicazione rilasciato al momento della cessazione del rapporto (rectius per licenziamento), con possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata….continua la lettura“