Articolo: Nomina della RSA – i limiti secondo la giurisprudenza di merito

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

Generazione Vincente

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Con due sentenze abbastanza ravvicinate il Tribunale di Roma (23 settembre 2014) e quello di Napoli (6 novembre 2014) riguardanti la presunta antisindacabilità di comportamenti datoriali finalizzati a disconoscere la nomina di un RSA da parte di una associazione sindacale, sono stati esaminati i criteri e le modalità individuati dal Legislatore, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 23 luglio 2013, giunta al termine del contenzioso che aveva visto la FIOM CGIL opposta alla FIAT e cheaveva portato al riconoscimento da parte della Consulta del diritto di questo sindacato a nominare propri rappresentanti nelle aziende del gruppo.

Per ben comprendere le questioni che andrò ad esaminare occorre, a mio avviso, partire dall’assunto dell’art. 19 della legge n. 300/1970: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva”.

L’intervento della Corte Costituzionale fu chiaro: tale disposizione è illegittima nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti in qualità di rappresentanti dei lavoratori.”

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Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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