Articolo: Modifiche ai rapporti in Somministrazione a termine e altre previsioni del Decreto Dignità
approfondimento di Roberto Camera per la rivista Sintesi
“Con la vigenza del Decreto Dignità (Decreto Legge 87/2018) cambia, in maniera molto evidente, l’approccio dell’impresa al contratto di somministrazione di lavoro a termine, ciò in quanto tale tipologia contrattuale, dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge) è soggetta, quasi totalmente, alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Per spiegare molto brevemente l’evoluzione (per alcuni considerata involuzione) della normativa, è il caso di fare un passo indietro, andando ad indicare ciò che prevedeva la somministrazione prima del 14 luglio.
La somministrazione di lavoro a termine riprendeva i limiti previsti dalle regole sui contratti a tempo determinato, qualora compatibili, ad esclusione degli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Ciò significava che non erano previste le seguenti limitazioni, presenti esclusivamente nei rapporti diretti a tempo determinato:
- limite di durata dei 36 mesi per contratto
- limite di durata massima
- Contratto assistito
- 5 proroghe
- Stop & go
- Limite quantitativo dei lavoratori a termine
- Diritto di precedenza
Un appunto particolare riguarda il limite massimo di durata (punto 2) che era dato dalla commistione dei contratti a tempo determinato ordinari e dei periodi di missione nell’ambito di somministrazioni di lavoro a termine. Detto limite rappresentava un “blocco” esclusivamente alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione. Lo stesso Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18/2012, era intervenuto sull’argomento specificando che una volta raggiunto tale limite (36 mesi) il datore di lavoro poteva ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore, in quanto detta limitazione non era stata prevista nelle regole relative alla somministrazione di lavoro ma esclusivamente alle regole dei contratti a tempo determinato diretto.”….continua la lettura