Articolo: Mobilità in deroga: cosa c’è di nuovo?
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Il Legislatore del “Jobs Act”, aveva profondamente riformato la normativa sugli ammortizzatori sociali: la CIGS per cessazione di attività era scomparsa, l’indennità ordinaria di mobilità per i lavoratori espulsi dai processi produttivi era stata cancellata dal nostro ordinamento a partire dal 1° gennaio 2017, la CIGS in deroga ridotta ai minimi termini e la mobilità in deroga, sostanzialmente, finita.
Si era puntato sulla NASPI come strumento di transizione tra un lavoro e l’altro, sull’assegno di ricollocazione in un’ottica che prevedeva un forte sviluppo delle politiche attive del lavoro di competenza della singola Regioni e Province autonome accompagnato da incentivi per l’inserimento, anche a termine, dei lavoratori, nel mondo del lavoro.
Il mancato decollo delle politiche attive ha rappresentato la “palla al piede” del nuovo sistema ipotizzato dal Legislatore il quale aveva anche previsto, per i lavoratori assunti con le c.d. tutele crescenti”, un costo certo legato alla risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento dovuto a giusta causa, giustificato motivo soggettivo od oggettivo, strettamente correlato all’anzianità aziendale: principio che è stato “bocciato” dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 dell’8 novembre 2018 la quale ha ritenuto che tale criterio, seppur importante, dovesse essere integrato con gli altri previsti dall’art. 8 della legge n. 604/1966 (dimensione dell’impresa, contesto socio economico, comportamento tenuto dalle parti nel corso della controversia, ecc.), con la conseguenza (almeno nelle imprese dimensionate oltre i 15 dipendenti) che l’indennità risarcitoria può “spaziare” da un minimo di sei ad un massimo di trentasei mensilità, calcolate sull’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.”….continua la lettura