Articolo: L’obbligo della patente in edilizia
approfondimento di Eufranio Massi per il n. 144 della rivista “Il Mondo del consulente”.
L’OBBLIGO DELLA PATENTE IN EDILIZIA
Il continuo stillicidio di gravi incidenti sul lavoro riferiti in gran parte al settore edile e le risultanze sempre più chiare riscontrabili dai verbali degli organi di vigilanza, hanno indotto il Governo ad intervenire con l’art. 29, comma 19, lettera a) del D.L. n. 19/2024, riscrivendo, completamente, l’art. 27 del D.L.vo n. 81/2008 che, ora detta, soltanto, norme per un sistema di qualificazione tramite crediti, relativo alle imprese ed ai lavoratori autonomi, operanti nei cantieri temporanei e mobili ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art. 89, comma 1, lettera a del D.L.vo n. 81/2008). In precedenza, l’articolato offriva la possibilità di intervenire su più settori, cosa che, per il momento, dopo un emendamento inserito in sede di conversione, viene rimandato a Decreti del Ministro del Lavoro su sollecitazione delle parti sociali.
L’articolato, che entrerà, pienamente, in vigore il 1° ottobre 2024, necessita, oltre che della ovvia conversione in legge, anche di alcuni provvedimenti ministeriali attuativi, nonché di chiarimenti amministrativi, in quanto il primo emanato (nota n. 621 del 13 marzo 2024) ed inviato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro alle proprie articolazioni periferiche, risulta essere soltanto un mero sunto informativo su tutte le novità previste dagli articoli 29, 30 e 31.
Nella riflessione che segue, cercherò di tener conto degli emendamenti migliorativi del testo introdotti in sede di approvazione da parte della Camera: il provvedimento che sarà, quasi sicuramente approvato con il voto di fiducia dovrà essere approvato entro il prossimo 2 maggio.
Dal 1°ottobre ed a seguito della creazione di una apposita sezione del portale nazionale del sommerso ove confluiranno tutte le informazioni (comma 9), le imprese (comprese quelle straniere o appartenenti a Paesi extracomunitari) ed i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri mobili e temporanei dovranno possedere una patente di qualificazione: l’unica eccezione riguarderà le aziende che possiedono l’attestato di qualificazione SOA (comma 11) previsto dall’art. 100, comma 4, del codice degli appalti pubblici, disciplinati dal D.L.vo n 36/2023.
La qualificazione SOA consiste nella certificazione che autorizza le imprese del settore delle costruzioni a concorrere a pubbliche gare d’appalto indette per categorie e classifiche di importo. Tale certificazione va richiesta con una domanda da presentare, insieme alla documentazione necessaria, all’Organismo di attestazione competente. I requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, necessari per svolgere i lavori, cambiano a seconda della categoria e della classe richiesta: essi sono fissati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a cui spetta, altresì, il compito di individuare le società specializzate che possono rilasciare l’attestazione.
Tornando a quanto affermato dal nuovo art. 27 occorre, a mio avviso, chiarire a chi spetterà chiedere la patente: questo onere ricadrà su tutte le imprese edili, anche artigiane, che operano all’interno dei cantieri, ma anche su quelle imprese che non appartengono al settore edile ma che, in determinate fasi lavorative, operano all’interno di tali unità produttive come, ad esempio, i c.d. “elettricisti di cantiere”. Secondo un emendamento introdotto in sede di conversione alla Camera oltre alle imprese “in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III”, non sussiste l’obbligo della patente per “coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Ma, da chi verrà rilasciata la patente in formato digitale?
Tale compito spetterà agli Ispettorati del Lavoro, competenti per territorio, previa verifica di alcuni requisiti posseduti dal legale responsabile dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedenti. Tali requisiti sono, espressamente, indicati dalla norma e riguardano:
- L’iscrizione alla Camera d Commercio, Industria e Agricoltura;
- L’adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti e dei lavoratori dell’impresa degli obblighi formativi previsti dall’art. 37, particolarmente corposi e richiamati, puntualmente, nei 14 commi che lo compongono;
- L’adempimento da parte dei lavoratori autonomi richiedenti, degli obblighi formativi previsti dal D.L.vo n. 81/2008;
- Il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- Il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- Il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).
Per i documenti già in possesso di una Pubblica Amministrazione sarà possibile presentare una autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge n. 183/2011: infatti va ricordato come sia fatto divieto ai funzionari di quest’ultima ed ai gestori di servizi pubblici richiedere al cittadino documenti ed atti già in possesso di un soggetto pubblico. Ovviamente, le false autocertificazioni sono perseguite penalmente ed, inoltre, la mendacità porterà alla sospensione della patente per 1 anno (secondo un emendamento approvato in commissione alla Camera).
Il comma 2 consente, prevedendo, soprattutto in fase di prima attuazione, alcuni ritardi correlati al rilascio della patente, lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei e mobili, fatto salvo uno specifico divieto (ovviamente, motivato) emanato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro che dovrà “lavorare” la pratica.
La patente appena rilasciata risulterà essere dotata di 30 crediti e consentirà di operare, da subito, nei cantieri: il limite previsto dalla norma sotto il quale non si potrà lavorare è quello nel quale i crediti sono inferiori a 15 (comma 8), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, nonché gli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.
La patente edile sarà soggetta a decurtazione in presenza di provvedimenti definitivi che riguardano i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. Come detto, i provvedimenti debbono essere definitivi: ciò significa che, in presenza di ricorso amministrativo o giudiziario, la riduzione dei punti non potrà essere applicata.
Ma, quali sono le violazioni e, soprattutto, quanti crediti si perderanno?
La norma appare precisa e puntuale nella elencazione che viene riportata di seguito:
- Accertamento delle violazioni indicate nell’Allegato 1: 10 crediti. Esse sono quelle che espongono a rischi di carattere generale come, ad esempio, la mancata elaborazione del DVR, la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione o la mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza, quelle che espongono ai rischi di caduta dall’alto come la mancanza di protezione verso il vuoto, quelle che espongono al rischio di seppellimento, quelle che espongono al rischio di elettrocuzione e quelle che espongono al rischio d’amianto;
- Accertamento delle violazioni indicate nell’Allegato 11: 7 crediti. Esse sono quelle che riguardano, ad esempio, i lavori in pozzi, sotterranei o gallerie, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori che comportano l’impiego di esplosivi, lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti, lavori con radiazioni ionizzanti, ecc.;
- Provvedimenti sanzionatori per lavoro nero: 5 crediti;
- Riconoscimento della responsabilità datoriale per un infortunio sul lavoro da cui sia derivata morte (20 crediti), inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro (15 crediti), inabilità temporanea assoluta che comporti un’assenza dal lavoro per più di 40 giorni (10 crediti).
In presenza di eventi mortali o di infortuni da cui derivi una inabilità permanente assoluta o parziale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente per un periodo non superiore a 12 mesi, ma dovrà seguire i criteri, le procedure ed i termini che saranno fissati, con proprio provvedimento, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ma, quanti crediti potranno essere decurtati con una sola ispezione?
La risposta fornita dalla norma prevede un tetto: nel complesso non si potranno superare i 20 crediti (cosa che comporta la sospensione dell’attività).
Il c.d. “capitolo crediti” si arricchisce al comma 7 di alcune condizioni che sembrano riecheggiare quelle della “patente a punti” degli automobilisti.
I crediti decurtati al datore di lavoro, al dirigente al preposto dell’impresa o al lavoratore autonomo, potranno essere recuperati, previa frequenza, di corsi formativi di aggiornamento che potranno essere organizzati anche presso organismi paritetici, scuole edili, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (comma 7-bis dell’art. 37). Ogni corso consentirà la riacquisizione di 5 crediti, previa trasmissione di copia dell’attestato di frequenza all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio. Anche per i crediti riacquistati esiste un tetto: non potranno essere superiori a 15.
In perfetta analogia con la patente degli automobilisti sarà possibile guadagnare altri crediti se, trascorsi due anni dalla notifica dei provvedimenti che hanno originato la decurtazione, non ce ne saranno stati altri. In questo caso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, acquisita la precedente documentazione, incrementerà la patente di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo: anche qui sussiste un tetto massimo che è rappresentato da 10 crediti. Il punteggio sarà, inoltre, incrementato di 5 crediti per quelle imprese che adottano il modello di organizzazione e gestione ex D.L.vo n. 231/2001, previsto dall’art. 30 che, rappresenta non un obbligo ma un onere atto a scongiurare la c.d. “colpa da organizzazione” a carico dell’Ente o dell’impresa.
Il comma 8 ribadisce un concetto del quale si è già parlato pocanzi: sotto i 15 crediti sulla patente non si potrà lavorare, tranne il caso in cui occorra completare l’opera oggetto di appalto o subappalto in corso. Chi, impresa o lavoratore autonomo, privo di patente o con patente con crediti inferiori a 15 continuerà ad esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili sarà soggetto:
- Al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra 6.000 e 12.000 euro, non diffidabile ex art. 301-bis (tale sanzione è stata inasprita nel passaggio parlamentare: infatti, parte da un minimo di 6.000 euro fino al 10% del valore dei lavori). L’art. 301-bis, che non si potrà applicare al caso di specie, prevede l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione con il pagamento di una somma pari al minimo edittale non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza attraverso il verbale ispettivo.
- All’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.L.vo n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
Tutte le informazioni riguardanti la patente confluiranno in una sezione del portale nazionale del sommerso previsto dall’art. 19 del D.L. n. 36/2022, convertito nella legge n. 79/2022: spetterà ad un Decreto del Ministro del Lavoro stabilire le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente (comma 9).
Il comma 10 sembra andare incontro ad una richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno lamentato, in sede di consultazione prima della emanazione del D.L. n. 19/2024, l’introduzione della “patente a punti” soltanto in edilizia e non in altri settori ove il rischio legato alla mancanza di sicurezza nelle lavorazioni appare molto alto come, ad esempio, nella logistica. Le disposizioni già previste per i cantieri temporanei e mobili potranno essere estese anche ad altre attività e settori individuati con un semplice Decreto del Ministro del Lavoro, sulla scorta di uno o più accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Con il comma 11, dopo la precisazione che le imprese con attestato SOA non saranno tenute a chiedere il rilascio della patente, vengono previsti alcuni inserimenti normativi nel contesto di vari articoli.
Il primo riguarda l’art. 90 che individua una serie di obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori: ebbene con la lettera b-bis) si impone agli stessi la verifica del possesso della patente nei delle imprese che eseguono i lavori o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto e, per le imprese che la posseggono, la verifica dell’attestato di qualificazione SOA.
Il secondo concerne la documentazione da inviare all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività: oltre quelli già enunciati alla lettera c), dovranno essere comunicate le verifiche sulle patenti e sul certificato di attestazione SOA.
Il terzo rimodula alcune sanzioni amministrative, intervenendo sull’art. 157, comma 1, lettera c): l’originaria sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1.800 viene elevata ed è compresa tra 711,92 2.592,91 euro e riguarda la violazione dell’art. 90 commi 7, 9, lettera b-bis) e c) e 101, comma 1, primo periodo.
Eufranio MASSI