Articolo: Licenziamento per uso dell’ internet aziendale
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con una sentenza alquanto precisa nei contenuti e nelle motivazioni, la Corte di Cassazione ha confermato la piena legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo nei confronti di un dipendente che, per 27 volte, per un totale di 45 ore e con un notevole scambio di dati (migliaia di kbyte), aveva, in maniera sistematica, utilizzato la connessione internet aziendale per fini esclusivamente personali, con una condotta reiterata ed intenzionale.
La decisione della Suprema Corte e’ la n. 14862 del 15 giugno 2017: al di là del contenuto, essa è importante in quanto sottolinea e ribadisce alcuni principi che valgono anche per istituti disciplinati da altre norme: mi riferisco, essenzialmente, al valore del comma 1 dell’art. 7 della legge n. 300/1970, alle modalità di controllo ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, ed alle tutele della riservatezza scaturenti dalle direttive del “Garante per la privacy”.
Dopo aver esaminato e respinto talune obiezioni che facevano riferimento al tardivo invio del provvedimento di licenziamento rispetto alla tempistica fissata dal contratto collettivo, la Corte si sofferma, ampiamente, sulla mancata affissione, in luogo accessibile a tutti, del regolamento aziendale sulle infrazioni disciplinari.
Come e’ noto, la Cassazione, con un indirizzo ormai costante e definitivo, ha affermato che la mancata affissione delle regole disciplinari comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio (qualunque esso sia) in base al vecchio principio del “nullum crimen sine lege ” ed anche, indirizzi meno “tranchant”, che pure si erano affermati, nel tempo, all’interno della stessa Corte (ad esempio, consegna del contratto collettivo all’atto dell’assunzione), sono stati superati.”….continua la lettura