Articolo: Licenziamento per incapacità sopravvenuta
approfondimento di Carlo Majer – Partner dello Studio Littler
Estratto dal n. 29/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio
“Con la pronuncia in esame, l’attenzione dei commentatori torna a concentrarsi su una delle più recenti evoluzioni del diritto del lavoro: gli “adattamenti organizzativi ragionevoli” richiesti al datore di lavoro in caso di incapacità sopravvenuta del lavoratore ai fini del valutare la legittimità dell’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo.
Dati del processo
Ripercorriamo brevemente i tratti salienti della vicenda processuale in commento.
Nel caso di specie, era accaduto che il lavoratore, rientrato al lavoro nell’ottobre 2005 dopo un grave infortunio sul lavoro occorso nel 2004, fosse stato giudicato dal medico competente inidoneo (“allo stato attuale”) alle mansioni di autista precedentemente occupate presso il datore di lavoro e venisse perciò temporaneamente adibito ai compiti di aiuto meccanico presso l’officina aziendale.
A seguito della successiva dichiarazione di permanente inidoneità alle mansioni di autista, la società gli aveva offerto il ruolo di addetto alle pulizie con riduzione dell’orario di lavoro e, di fronte al rifiuto dello stesso, aveva intimato il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni di autista e per il rifiuto di impiego in attività compatibili con le residue capacità lavorative.
Tratto saliente della vicenda, che poi si è rivelato decisivo in giudizio è stato il fatto che, nell’attesa di una prognosi definitiva, il datore di lavoro, adottando accorgimenti organizzativi, avesse adibito per alcuni mesi il lavoratore ad altra mansione, di fatto compatibile con l’accertato stato di salute e con la sua incapacità sopravvenuta a svolgere la precedente mansione.
Sulla base di tale circostanza, diviene convincimento della Suprema Corte che il licenziamento poi intimato al lavoratore debba intendersi illegittimo in quanto fondato su una motivazione non attuale ed in chiaro contrasto con la tempestiva adozione da parte del datore di lavoro stesso di una “soluzione ragionevole”, in forza della quale il lavoratore era stato adibito ad altra e diversa mansione compatibile con le riscontrate menomazioni fisiche. ”…continua la lettura