Articolo: Licenziamento per giusta causa: tardività della contestazione
approfondimento di Alessia La Mendola(*) – Funzionario della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza
(*) Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza
Estratto dal n. 9/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“In materia di licenziamento per giusta causa nell’ipotesi di tardività della contestazione disciplinare, una notevole rilevanza assume la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 30985/ 2017, ove, secondo gli Ermellini, in riferimento all’art. 7 ed all’art. 18 post riforma della legge n. 300/1970, “la dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente ‘ratione temporis’ nella disciplina dell’art. 18, legge n. 300/1970, così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18, legge n. 300/1970”.
Prima di riassumere la vicenda sottesa alla summenzionata decisione, occorre analizzare la disciplina dell’istituto del licenziamento per giusta causa in riferimento agli obblighi di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare, e gli orientamenti giurisprudenziali in merito.”….continua la lettura