Articolo: Licenziamento per assenteismo tattico
approfondimento di Joselita La Mendola – Funzionario ispettivo della DTL di Lodi
Estratto dal n. 8/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio
“Con la recente sentenza della Cassazione sez. lavoro 4 settembre 2014 n. 18678, la Suprema Corte si è pronunciata in materia di licenziamento di un lavoratore per “assenteismo tattico”, stabilendo che lo stesso è legittimo quando il datore di lavoro dimostri, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività svolta, una evidente violazione della diligente collaborazione del prestatore, «in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento».
Per i giudici, pertanto, è ammissibile il licenziamento per giustificato motivo inferto al lavoratore a cui erano state contestate reiterate assenze per malattia, anche all’interno dello stesso mese, costantemente agganciate ai giorni di riposo del lavoratore, in quanto tali assenze, pur non avendo superato il periodo di comporto normativamente stabilito, «davano luogo ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile dalla società, rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale».
Prima di riassumere la vicenda sottesa alla pronuncia in esame e richiamare le argomentazioni dei giudici della Cassazione, occorre innanzitutto inquadrare giuridicamente la problematica del licenziamento individuale del lavoratore, ponendo particolare attenzione alle due tipologie in evidenza nella sentenza in esame: il licenziamento per superamento del periodo di comporto e il licenziamento per giustificato motivo….continua la lettura“