Articolo: Licenziamento: insussistenza del fatto contestato e comportamento lecito

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Una riflessione sui contenuti di due recenti sentenze della Cassazione, le n. 2540 e 20545 del 13 ottobre, porta ad approfondire alcune questioni relative alla qualificazione del fatto contestato, effettuata dai giudici di Piazza Cavour in relazione alla previsione contenuta nell’art. 18 della legge 300/1970 ma che, in via incidentale, sembra offrire una prima risposta interpretativa circa quanto affermato nell’art. 3 del decreto legislativo n. 23/2015.

Ritengo  che qualunque esame non possa che partire da ciò  che, effettivamente, ha affermato la Suprema Corte: ” non è plausibile che il Legislatore parlando di insussistenza del fatto contestato, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente ed illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (Cass., 6 novembre 2014, n. 23669, che si riferisce ad un caso di insussistenza del fatto materiale contestato). In altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e da perci  luogo alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18, quarto comma“.

Da parte di taluni interpreti si è voluto collegare, attraverso la decisione della Cassazione, l’ipotesi di reintegra ex art. 18 (insussistenza del fatto contestato o manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento) con la previsione dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23/2015 (insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, frase, come è noto, copiata dalla sentenza della stessa Cassazione n. 23669 del 6 novembre 2014).

A mio avviso, partendo dalla interpretazione di quanto affermato nel citato art. 3, si deve, assolutamente, sgombrare il campo da ipotesi come quella secondo la quale un datore di lavoro pu  licenziare un dipendente sulla base di qualsiasi fatto od avvenimento tanto “male che va c’è un risarcimento del danno correlato all’anzianità e tutto finisce con una erogazione economica abbastanza lieve“.

Tutto questo ha generato l’idea che i recessi sarebbero stati più facili e che le nuove assunzioni, tra l’altro incentivate dai corposi incentivi della legge n. 190/2014 in un’ottica di occupazione stabile, rappresentassero soltanto un mezzo per accrescere gli organici senza particolari preoccupazioni….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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