Articolo: Licenziamento ingiustificato: tutela del lavoratore

approfondimento di Stefano Margiotta – Avvocato, Docente universitario, componente del Comitato scientifico dell’Istituto per il governo societario

Estratto dal n. 20/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Il licenziamento di lavoratori assunti con contratto  a tutele crescenti (vale a dire di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dopo il 6 marzo 2015), privo di giusta causa o giustificato motivo, determina il pagamento di un’indennità da determinare nell’ambito di una “forbice” rappresentata da un minimo di 6 e un massimo 36 mensilità di retribuzione (1) – da 3 a 6 mensilità per i datori di lavori che non possiedono i requisiti occupazionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 – (artt. 3 e 9, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23).

Come sa bene chi si interessa di diritto del lavoro, prima dell’intervento della sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre 2018, n. 194, il predetto art. 3, D.Lgs. n. 23/2015 stabiliva un “automatismo” per la determinazione dell’indennità da calcolare, in concreto, come segue nell’ambito della suddetta “forbice”: “due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.”…continua la lettura

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