Articolo: Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dopo il Decreto Agosto

approfondimento di Eufranio Massi – esperto di diritto del lavoro

Estratto dal n. 37/2020 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“È stato, indubbiamente, difficile per il Governo trovare la c.d. “quadratura del cerchio” in merito alla sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in un momento in cui non si è usciti completamente dalla crisi pandemica, i posti a rischio sono centinaia di migliaia e la ripresa economica tarda ad arrivare. Di per sé stessa la sospensione dei licenziamenti per un certo periodo ha avuto, nell’ordinamento, un precedente nel nostro Paese, nel 1945, per effetto di un  Decreto luogotenenziale che vietò, temporaneamente, i recessi nelle imprese industriali della Lombardia.

Indubbiamente, l’Esecutivo si è trovato nella difficile condizione di mediare tra le richieste delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro per un periodo di sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che andassero al di là della mera emergenza bimestrale (D.L. n. 18/2020), poi portata a 5 mesi dal D.L. n. 34/2020: il tutto accompagnato dal rischio di non incorrere in una incostituzionalità  della norma secondo il dettato dell’art. 41 Cost. che, ad avviso di chi scrive, nel breve e medio periodo non si è posto in quanto con la copertura degli ammortizzatori sociali Covid-19 si è restati nell’ambito della costituzionalità alla luce della previsione dell’art. 38 Cost., laddove si afferma che è compito dello stato assicurare mezzi contro la disoccupazione involontaria, cosa che, in una lettura “costituzionalmente orientata” ci può stare mettendo sullo stesso piano l’indennità di disoccupazione e l’ammortizzatore sociale “speciale” completamente a carico delle finanze pubbliche.” … continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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