Articolo: L’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato – i primi chiarimenti dell’inps sul beneficio
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Lungamente attesa dagli operatori, il giorno 29 gennaio 2015, la circolare n. 17 dell’INPS ha fornito i primi chiarimenti amministrativi circa la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 118 e 119, della legge n. 190/2014. Nulla ha detto, al momento, il Dicastero del Lavoro (al di là di alcune risposte orali fornite dal Ministro del Lavoro e da due propri autorevoli rappresentanti di “vertice”, nel corso del Forum promosso dai Consulenti del Lavoro il 28 gennaio u.s.), delegando, forse, le interpretazioni all’Istituto che è anche organo erogatore degli incentivi.
Le assunzioni agevolate (art. 1, commi 118 e 119) riguardano tutti i rapporti a tempo indeterminato del settore privato (anche a tempo parziale, non essendo prevista alcuna specifica esclusione), instaurati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015: non c’è alcun specifico riferimento ai giovani, pur se, nella maggior parte dei casi, saranno loro ad esserne interessati.
La norma si riferisce ai datori di lavoro privati, ivi comprese le Agenzie di somministrazione e le società cooperative: da ciò si deduce che gli incentivi riguardano anche le assunzioni di chi non è impresa come, ad esempio, gli studi professionali, le associazioni e le fondazioni o come le aziende private che hanno, nel proprio capitale, una configurazione particolare in quanto a capitale pubblico. Per le società cooperative l’esonero contributivo è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo, come previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001. L’esclusione esplicita riguarda le Pubbliche Amministrazioni: la circolare n. 17, molto opportunamente, richiama la elencazione contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001….continua la lettura”