Articolo: Le prestazioni occasionali nelle società sportive
approfondimento di Eufranio Massi
Estratto dal n. 8/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Con il comma 368 dell’art. 1, legge n. 205/2017, approvata, in via definitiva, il 23 dicembre u.s., le società sportive hanno trovato una soluzione, abbastanza decisiva, ad un problema che l’abrogazione dei voucher aveva evidenziato con una certa rilevanza: ci si riferisce al lavoro discontinuo degli steward negli stadi di calcio che, nella gran parte dei casi, era remunerato attraverso i c.d. “buoni lavoro”, sia direttamente che attraverso forme di appalto, cosa consentita, anche con l’utilizzazione dei voucher, dal decreto del Ministro dell’interno dell’8 agosto 2007, modificato nel corso del 2010. Del resto, se si prendono in esame i committenti che, a vario titolo, hanno, negli anni passati, fatto ricorso agli stessi, si può ben verificare come ai primi posti della classifica si trovino sia società fornitrici di steward che società di calcio di primissima fascia.
Si è appena parlato di soluzione “abbastanza decisiva” in quanto se lo è nelle ipotesi in cui siano le società sportive ad utilizzare direttamente gli steward, non lo è nei casi in cui, cosa molto frequente in passato, ci si rivolga ad istituti di vigilanza autorizzati, in quanto per le prestazioni occasionali vige il divieto di utilizzazione negli appalti di opere e servizi: essi, in passato hanno utilizzato i lavoratori remunerandoli con i “voucher”, atteso che l’appalto, vietato in via amministrativa dal Ministero del lavoro, era possibile sulla base del D.M. sopra citato; per la verità, nell’ultima versione fornita dall’art. 48, D.Lgs. n. 81/2015 sussisteva il divieto di appalto ma si rimandava la individuazione di alcuni casi di ammissione ad un decreto del Ministro del lavoro e, nel frattempo, si continuava nella utilizzazione sulla scorta del D.M. del Ministro dell’interno.
Ora il Legislatore, intervenendo nel “corpus” dell’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017, ha allargato la casistica prevista dalla nuova disciplina relativa alle prestazioni occasionali, alle società sportive che sono quelle identificate dall’art. 10, legge n. 91/1981 (non solo società di calcio ma, in generale, società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata che possono stipulare contratti con atleti professionisti): esse debbono ottenere, prima del deposito dell’atto costitutivo ex art. 2330 c.c., l’affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.”….continua la lettura