Articolo: Lavoro a tempo parziale – attenzione all’orario svolto
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con una sentenza del 15 giugno 2016, la n. 224, il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che una utilizzazione del lavoratore prolungata e costante oltre l’orario di lavoro pattuito, determina una trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, senza che ci possa essere “stoppato” dall’assenza di qualsivoglia forma di consenso scritto.
Il tutto nasce da una precisa richiesta del lavatore che, in giudizio, ha ampiamente dimostrato che il proprio datore di lavoro, per un triennio, ha chiesto ed ottenuto, in maniera pressoché continua, lo svolgimento di un numero di ore supplementari tali da far risultare, sostanzialmente, l’orario svolto in misura doppia rispetto a quello pattuito con la sottoscrizione del contratto di part-time. Trascorso tale periodo, il datore di lavoro ha smesso di chiedere prestazioni supplementari, riconducendo il rapporto nell’originario alveo contrattuale.
Il ragionamento seguito dal giudice di merito e’ il seguente: il rapporto si è trasformato a tempo pieno in base al principio generale dei c.d. “facta concludentia”, in quanto ci che conta è il comportamento tenuto dalle parti. Il datore di lavoro ha chiesto prestazioni di lavoro eccedenti l’orario concordato, in maniera continua e non episodica ed il lavoratore ha sempre offerto la propria disponibilità a prestare un’attività con una dislocazione oraria, sostanzialmente, riferibile ad un tempo pieno. A corollario di quanto appena detto, il giudice ha rilevato anche il superamento, da parte dell’impresa, della quota massima di personale occupato a tempo parziale rispetto a quello impiegato full-time.
Questa, per sommi capi, è la sentenza di merito che, peraltro, ha respinto la domanda, avanzata in via riconvenzionale dall’imprenditore, relativa alla restituzione delle maggiorazioni per lavoro supplementare eccedente quanto pattuito: tale istanza trovava la propria ragion d’essere nel fatto che, una volta riconosciuta la trasformazione, sarebbe venuto meno il principio legato alle maggiorazioni per le prestazioni che sarebbero state ricondotte nell’alveo dell’ordinario rapporto di lavoro…..continua la lettura“