Articolo: Il lavoro degli stranieri in Italia – adempimenti e obblighi

approfondimento di Maurizio Cicciù, Consulente del lavoro – Leda Silvestri, Dottore commercialista – Jasmine Vazinzadeh, Avvocato

Estratto dal n. 3/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“La mobilità internazionale dei lavoratori è, nel tempo, divenuta una realtà con la quale le principali aziende in Italia si interfacciano quotidianamente.
Sempre di più, però, anche aziende di media grandezza si trovano ad affrontare tematiche legate agli aspetti amministrativi, fiscali previdenziali e di immigration per lavoratori stranieri in Italia o per i propri dipendenti da inviare all’estero.
Dopo aver fornito alcuni concetti chiave che possono fungere da prima guida per valutare gli adempimenti e gli obblighi in Italia, approfondiremo alcune novità che interessano i cittadini stranieri che intendano trasferirsi nel nostro Paese.
Adempimenti di natura fiscale
Il regime impositivo italiano si applica ai soggetti passivi d’imposta (compresi gli stranieri in Italia) in modo differente a seconda che si qualifichino come fiscalmente residenti o non fiscalmente residenti.
In particolare, la legislazione tributaria italiana, analogamente alla quasi totalità delle altre legislazioni fiscali più evolute, ricollega al possesso della residenza fiscale (intesa come atti formali, quali l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, e sostanziali, quali la residenza o il domicilio civilistici) l’imposizione dei redditi ovunque prodotti (sulla base del c.d. “worldwide principle”) e stabilisce per i non residenti l’imposizione su base territoriale, vale a dire limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Pertanto, al fine di individuare la corretta disciplina fiscale applicabile ai redditi di un contribuente che si trasferisce dall’estero, è importante stabilire se egli, per effetto del trasferimento, sia fiscalmente residente in Italia ovvero all’estero.
Più nel dettaglio, il soggetto che si qualifica come fiscalmente residente in Italia è assoggettato ad imposta sui redditi ovunque prodotti (secondo il principio della tassazione su base mondiale), al contrario il soggetto non fiscalmente residente in Italia viene assoggettato a imposta in Italia solo sui redditi di fonte italiana.
Secondo la normativa domestica, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito Tuir), si considerano residenti in Italia ai fini fiscali, le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
1) siano iscritte all’Anagrafe della popolazione residente;
2) abbiano in Italia il proprio domicilio ai sensi del Codice civile;
3) abbiano in Italia la residenza ai sensi del Codice civile.
Il primo è un requisito formale, che prescinde dall’effettiva presenza fisica in Italia. Rappresenta una presunzione assoluta di legge dalla quale consegue la residenza fiscale in Italia….”

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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