Articolo: Licenziamento per giusta causa e controlli difensivi occulti
approfondimento di Matteo Di Francesco – Avvocato
Estratto dal n. 34-35/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Nella sentenza n. 10636 del 2 maggio 2017 la Suprema Corte, intervenendo in tema di licenziamento, ha statuito che è legittimo il licenziamento del lavoratore ripreso dalla telecamera mentre commetta un furto in azienda, in quanto tale tipo di controllo sui dipendenti è lecito. Per la Corte il filmato può essere utilizzato contro il dipendente perché costituisce una valida prova del reato. Pertanto, alla luce della sentenza in commento, non può essere ritenuta invasiva o lesiva della dignità e dei diritti dei lavoratori la telecamera volta ad evitare il rischio di furto, di incidenti o di altri episodi che possano porre a rischio l’azienda, la produzione o gli stessi lavoratori.
Il caso di specie
La vicenda ha riguardato un dipendente di cooperativa alimentare che – sorpreso e ripreso dalla telecamera mentre rubava sul posto di lavoro – veniva conseguentemente licenziato per giusta causa. Il lavoratore impugnava il provvedimento con ricorso al Tribunale di Terni, i cui giudici ritenevano fondate le doglianze del lavoratore e dichiaravano illegittimo il licenziamento.
Contro la decisione del giudice di prime cure l’azienda proponeva ricorso alla Corte d’Appello che riformava la sentenza impugnata, ritenendo legittimo il licenziamento del dipendente. In particolare, sulla scorta dei seguenti rilievi:
a) la contestazione disciplinare formulata nei confronti del dipendente, impiegato presso il punto vendita dell’ipermercato, aveva ad oggetto il prelievo e l’utilizzo per uso personale – reiterato ben nove volte in soli sei giorni – di prodotti del reparto dolciumi del magazzino, con il conseguente inadempimento degli obblighi connessi alle mansioni di addetto alle vendite nonché alla custodia dei prodotti aziendali con la diligenza e la lealtà doverose;
b) detta contestazione era assistita, quanto alle sue modalità espositive, dal carattere di specificità, ed era risultata comprovata dalle riprese di una telecamera installata nei locali dove si erano verificati i furti contestati;
c) la telecamera riprendeva unicamente lo scaffale sul quale erano collocati i prodotti dolciari, le cui operazioni di movimentazione erano affidate comunque ad addetti di agenzie esterne (c.d. merchandiser) e non quindi ai dipendenti della cooperativa;
d) la registrazione delle immagini realizzata dalla strumentazione apposta dalla società di investigazione nei locali aziendali integrava una ipotesi di c.d. “controllo difensivo occulto”, attuato con modalità non invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, non avendo ad oggetto l’attività lavorativa più propriamente detta ed il suo esatto adempimento.”….continua la lettura