Articolo: Lavoro agile e tutela della sicurezza

approfondimento di Raffaele Guariniello

 

Estratto dal n. 32-33/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoroHanno ragione quanti temono (o sperano) che la legge 22 maggio 2017 n. 81, e segnatamente il Capo II, valga a ridurre gli obblighi di sicurezza delle imprese a tutela dei lavoratori agili?

Per rispondere a questo interrogativo, i primi commentatori si limitano abitualmente ad esaminare il Capo II, legge n. 81/2017. A ben vedere, occorre, invece, condurre questo esame nel quadro di due norme del D.Lgs. n. 81/2008: l’art. 2, comma 1, lettera a), in forza del quale per “lavoratore” s’intende la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”;el ’art. 3, comma 4, secondo cui “il presente Decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente art.”.

Ne desumiamo una regola generale: il D.Lgs. n. 81/2008 si applica integralmente a tutela di qualsiasi persona anche non subordinata che di fatto eserciti l’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale. E ne desumiamo una deroga alla regola generale: qualora rientri nell’ambito di una delle categorie disciplinate dall’art. 3 nei commi dal 6 al 13-ter, il lavoratore è tutelato nei modi e nei limiti ivi stabiliti.”….continua la lettura

 

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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