Articolo: Lavoro agile e formazione continua
approfondimento di Eufranio Massi – Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito Dottrina Per il Lavoro
“L’art. 18 della legge n. 81/2017 ha introdotto, nel nostro ordinamento, il lavoro agile inteso come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa subordinata le cui modalità di esecuzione, fissate con accordo tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) vengono svolte in parte al di fuori del perimetro aziendale senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale, secondo le previsioni legali o della contrattazione collettiva.
Gli accordi aziendali, soprattutto nelle realtà d’impresa medio – grandi, hanno, di molto, anticipato il Legislatore, sicchè, ad oggi, si può affermare che tale modalità di esecuzione della prestazione coinvolge, nel nostro Paese, centinaia di migliaia di dipendenti non solo del settore privato, ma anche del pubblico come, ad esempio, gli ispettori del lavoro per i quali è in corso una sperimentazione.
Con tale strumento i datori di lavoro offrono la possibilità al proprio personale (ovviamente, per lavorazioni gestibili con tale modalità) di lavorare in luoghi diversi dall’azienda (abitazione od altro), cosa che comporta riorganizzazione degli orari di lavoro, conciliazione delle esigenze professionali e di vita privata, con lo scopo di ottenere una maggiore produttività, riduzione della mobilità giornaliera, con benefici effetti anche di natura generale: il tutto, in una logica ove il rispetto dell’orario di lavoro e una prestazione legata alla presenza in ufficio passa in secondo piano, essendo sempre più preminente il raggiungimento di un risultato, in un’ottica della valorizzazione della qualità, cosa anticipata , nel corso del 2015, dal decreto interministeriale sulla detassazione dei premi di risultato ove lo “smart-working” era individuato come uno dei criteri per la valutazione. ”
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