Articolo: Lavoro a tempo parziale e pensionamento – cosa propone la legge di Stabilità 2016

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Negli ultimi anni (per la verità con risultati scarsi, sotto l’aspetto numerico) il problema dell’uscita anticipata dal lavoro, anche per favorire un ricambio generazionale, dopo le novità introdotte dalla riforma Fornero, è stata affrontato dal Legislatore con strumenti normativi di diverso contenuto: basti pensare all’art. 1, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 ed all’art. 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015, nel quadro della riforma del contratto di solidarietà espansiva, riesumato dopo oltre trenta anni dall’oblio al quale lo avevano condannato i potenziali fruitori dell’istituto.

Senza entrare nel merito dei due provvedimenti appena citati, ricordo che il primo, molto costoso sotto l’aspetto degli impegni datoriali e con una procedura complicata e difficoltosa (accordo sindacale, volontarietà, fideiussioni bancarie, parere positivo dell’INPS, ecc.) è stato pressochè utilizzato da alcune grandi aziende del nostro Paese in processi di riorganizzazione e di ristrutturazione che hanno previsto anche l’assunzione di giovani.

Per quel che riguarda il secondo provvedimento è, assolutamente, poco il tempo per stilarne un giudizio definitivo: ricordo che, nel frattempo, è stato utilizzato in  una grande azienda delle telecomunicazioni. Esso consente ai lavoratori delle aziende nelle quali siano stati sottoscritti contratti di solidarietà espansiva, che abbiano maturato i requisiti minimi per il godimento della pensione di vecchiaia e che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi, qualora accettino di trasformare il proprio contratto a tempo pieno in un rapporto a tempo parziale di durata non superiore alla metà di quello svolto prima della riduzione, di vedersi riconosciuto, a domanda, un trattamento di pensione che, tuttavia, è sottoposto ad una duplice condizione:

  1. la trasformazione deve avvenire entro un anno dalla stipula del contratto di solidarietà espansiva e deve essere richiamato nell’accordo collettivo aziendale stipulato dalla RSU o dalle RSA delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, firmatarie del CCNL (c’è un chiaro riferimento all’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015);
  2. vi deve essere un incremento stabile dell’occupazione.

In conseguenza di tale trasformazione viene riconosciuta la piena cumulabilità del trattamento di pensione nel limite massimo della somma corrispondente a quella retributiva perduta al momento della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, fermo restando, negli altri casi, l’applicazione della legislazione in materia di cumulo tra reddito da lavoro e pensione….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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