Articolo: L’apprendistato, senza limiti di età, per i disoccupati
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Tra le poche novità inserite dal Legislatore delegato in materia di apprendistato professionalizzante, all’interno del D.L.vo n. 81/2015, c’è quella che consente ai datori di lavoro di assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione.
Nella speranza di essere più fortunato rispetto alla esperienza passata relativa ai lavoratori in mobilità (pochi casi in questi primi quattro anni di vita dell’istituto), l’Esecutivo ci riprova utilizzando la stessa norma che, ora, e’ l’art. 47, comma 4.
Il presupposto indispensabile e’ che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito(NASpI, Dis- Coll, ASDI, disoccupazione edile, disoccupazione agricola, ecc.). L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale.
Il Legislatore delegato chiarisce che non vige il divieto di licenziamento durante il periodo formativo (la regola generale e’ che il rapporto non possa essere risolto se non per giusta causa o giustificato motivo) e che nell’anno successivo alla trasformazione del rapporto non si applica il regime della contribuzione ridotta prevista nelle altre ipotesi di apprendistato professionalizzante (art. 47, comma 7).
Fatta questa permessa ritengo opportuno fare alcune riflessioni nel merito…..continua la lettura“