Articolo: L’accordo nelle collaborazioni coordinate e continuative e gli effetti conseguenti
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con una modifica ad una norma del diritto processuale civile, l’art. 15 della legge sul lavoro autonomo e sullo “smart working offre un notevole contributo alla individuazione della linea di demarcazione tra lavoro autonomo e subordinato, dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015: quest’ultimo afferma l’applicabilità della disciplina del lavoro subordinato a tutte le collaborazioni “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Per la verità il Legislatore ha salvato dalla “tagliola” alcune collaborazioni individuate al successivo comma 2 che sono:
- quelle per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche concernenti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore. Qui, il pensiero corre al contratto collettivo dei lavoratori dei call-center o anche a quello del personale insegnante delle scuole private. Il Legislatore delegato, riferendosi alle organizzazioni comparativamente più rappresentative ha parlato al singolare usando (art. 51) la particella “da” al singolare e non al plurale “dalle” come fatto in altre volte;
- quelle prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali si rende necessaria l’iscrizione in albi;
- quelle prestate dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- quelle rese, a fini istituzionali, in favore di società sportive dilettantistiche e delle associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate ex art. 90 della legge n. 289/2002.”….continua la lettura