Articolo: La risoluzione del rapporto di lavoro durante l’apprendistato

approfondimento di Eufranio Massi per The world of il Consulente (n. 95 – anno IX – febbraio 2019)

 

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 194, depositata l’8 novembre 2018, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 23/2015 nella parte in cui “lega” l’indennità risarcitoria al solo criterio dell’anzianità aziendale, dando la possibilità al giudice di integrarlo con quelli già previsti dall’art. 8 della legge n. 604/1966 (numero dei dipendenti dell’impresa, contesto socio economico, comportamento tenuto dalle parti, ecc.), si riverberano anche sulla risoluzione anticipata, durante il periodo formativo, del contratto di apprendistato.

Va, subito, chiarito che gli effetti della sentenza non riguardano la risoluzione del rapporto di lavoro al termine del periodo  formativo, previo preavviso ex art. 2118 c.c., come stabilito dal comma 4 dell’art. 42 del D.L.vo n. 81/2015 (cosa che, però, non riguarda le forme di apprendistato professionalizzante per gli “over 29” disciplinate dal comma 4 dell’art. 47 ove tale possibilità non sussiste).

Se, soffermiamo, invece, l’attenzione sul fatto che il Legislatore ha detto che all’apprendistato professionalizzante si applicano le tutele previste per i licenziamenti illegittimi (art. 42, comma 3) e per i titolari di un trattamento di disoccupazione non agricola o di mobilità la normativa sui licenziamenti individuali (art. 47, comma 4) che è la stessa cosa, ci si accorge come, negli ultimi anni, il quadro di riferimento sia, sostanzialmente, cambiato e come la sentenza della Consulta scenda anche a disciplinare la risoluzione di tali rapporti…..continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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