Articolo: La responsabilità solidale oltre l’appalto: gli effetti della sentenza della consulta sulla subfornitura
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con una lettura costituzionalmente orientata la Consulta, con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 ha esteso i principi della responsabilità solidale del committente in favore dei crediti vantati dai dipendenti dell’appaltatore anche a quelli vantati dal personale delle imprese che con il primo hanno avuto un contratto di subfornitura. Quest’ultimo, secondo la previsione contenuta nell’art. 1 della legge n. 192/1998, ricorre allorquando un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’altra azienda committente alcune lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite direttamente dalla stessa, o si impegna a fornire prodotti o servizi finalizzati ad utilizzati nell’ambito dell’attività economica dell’impresa committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecnologiche e tecniche, modelli o prototipi forniti dal soggetto committente. Da tale ambito sono esclusi i contratti destinati a fornire materie prime, servizi di pubblica utilità e beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
La questione era stata sollevata dalla Corte di Appello di Venezia che ritenendo fondate le doglianze espresse dal datore, in primo grado condannato dal Tribunale che aveva fornito una lettura finalizzata alla completa assimilazione tra l’appalto e la subfornitura, aveva rimesso alla Corte Costituzionale la decisione circa la costituzionalità dell’art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003, in quanto tale norma “non è suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), né la natura della disposizione e la diversità di fattispecie contrattuale tra subappalto e subfornitura, consente un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa”. Di qui il sospetto del contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione (privazione di una garanzia legale a fronte di fenomeni di esternalizzazione e di parcellizzazione del processo produttivo ed inadeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque).”….continua la lettura