Articolo: La proroga obbligatoria del contratto a termine, della somministrazione e dell’apprendistato
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Viene istituita una sorta di proroga obbligatoria pari al periodo “non lavorato” per sospensione o riduzione di orario dovuto a COVID -19 a seguito del quale i lavoratori hanno fruito di uno dei trattamenti integrativi salariali previsti (CIGO, FIS, Fondi bilaterali e Fondi bilaterali alternativi, CISOA, CIG in deroga, Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano).
Essa riguarda:
- l’apprendistato di primo livello (art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015);
- l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015);
- il contratto a tempo determinato, senza alcuna esclusione;
- la somministrazione a termine.
Procedendo con un minimo d’ordine si può affermare, relativamente alle due tipologie di apprendistato richiamate dal Legislatore, che la disposizione si pone in linea con quanto già affermato per l’apprendistato professionalizzante dall’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, laddove si stabilisce, sostanzialmente, la stessa cosa. ….”
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