Articolo: La diffida per lavoro nero: novità positive e questioni operative

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Attraverso l’art. 22 del D.L.vo n. 151/2015 e dando attuazione al principio contenuto nell’art. 1, comma 6, lettera f), della legge n. 183/2014, il quale ha disposto la revisione del regime delle sanzioni, alla luce della eventuale natura formale delle violazioni ed in modo da favorire la eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale, il Legislatore delegato è intervenuto, nuovamente, sulla materia del lavoro nero , rivedendo le “pene”.

Nella breve analisi che segue cercherò di focalizzare le novità introdotte, ed i punti ove, a mio avviso, si dovrà intervenire anche con chiarimenti amministrativi allo scopo di fugare possibili criticità e dubbi nei quali potrebbero imbattersi gli operatori e, in particolar modo, gli organi di vigilanza nell’esercizio della propria attività.

La materia delle sanzioni per il lavoro sommerso è stata, in questi ultimi anni, oggetto di continui adattamenti e cambiamenti, sol che si pensi a tutte le novità che sono intervenute a partire dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 73/2002.

Ora, fermo restando il principio del “tempus regit actum”, secondo il quale si applica il regime sanzionatorio per le violazioni commesse prima del 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 151/2015, vengono modificati gli importi delle sanzioni previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto al centro per l’impiego, attraverso il sistema telematico, a carico dei datori di lavoro, con l’eccezione di quello domestico, e fermo restando, ai fini della comunicazione, il regime particolare previsto per le Agenzie di somministrazione e per le Pubbliche Amministrazioni (l’invio va effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di inizio della prestazione). Ora gli importi (complessivamente minori), verranno così modulati, seguendo il principio della sanzione per “fasce”, già in uso per alcune violazioni in materia di orario di lavoro, in relazione a diversi periodi temporali:

  1. da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore, in caso di impiego irregolare fino a 30 giorni di lavoro;
  2. da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore in caso di impiego irregolare da 31 a 60 giorni di lavoro;
  3. da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore in caso di impiego irregolare oltre 60 giorni di lavoro.

Le sanzioni, così come sono state formulate, renderanno, prevedibilmente, più facile il compito degli ispettori incaricati del controllo.”…. continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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