Articolo: La cessione delle ferie ai colleghi
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Uno dei temi del Jobs act sui cui i “media” si sono soffermati ma che non ha avuto ancora pratica applicazione e’ rappresentato dal nuovo istituto della cessione dei riposi e delle ferie, introdotto nel nostro ordinamento sulla scorta di un analogo provvedimento francese.
Ma cosa dice l’art. 24 del decreto legislativo n. 151/2015?
“Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo n. 66/2003, i lavoratori possono cadere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.
Fin qui la disposizione che, in ogni caso, fa salvi i diritti ai riposi ed alle ferie richiamati dalla normativa sull’orario di lavoro sui quali, sia pur succintamente, è opportuno soffermarsi. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, previsto dalla nostra Costituzione, e l’art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 afferma che le stesse, retribuite, sono finalizzate a reintegrare le energie psico fisiche spese nella prestazione lavorativa e sono, pari ad almeno quattro settimane, con possibilità di differimento di due secondo le determinazioni collettive o, al massimo, nei diciotto mesi successivi.
Senza andare nel merito dell’istituto e attenendomi, soltanto, alla cessione delle ferie, ritengo che ci possa accadere per quelle ulteriori rispetto alle quattro settimane ( ad esempio, la quinta che, peraltro, potrebbe essere monetizzabile) o a quelle maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d’anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all’anno.
Un discorso del tutto analogo va fatto per i riposi, per i quali il Legislatore ha previsto all’interno della normativa sull’orario di lavoro l’obbligo di fruizione in presenza di determinate condizioni: mi riferisco al riposo settimanale goduto su un arco temporale i due settimane, al riposo tra una prestazione e l’altra di almeno undici ore, fatte salve le prestazioni frazionate e l’istituto della reperibilità. Anche qui, come si può facilmente arguire, la possibilità di cessione appare alquanto limitata…continua la lettura“