Articolo: Integrazioni salariali straordinarie: cosa debbono controllare gli ispettori del lavoro
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Le ipotesi di integrazione salariale straordinaria, in virtù di atti normativi nuovi o prorogati, hanno cambiato, parzialmente, volto, nell’ultimo biennio, al sistema delle misure di sostegno del reddito: in tale periodo, oltre ai tradizionali provvedimenti facenti riferimento alla riorganizzazione, alla crisi aziendale con continuazione di attività ed al contratto di solidarietà, ci si è trovati di fronte, a determinate condizioni, alla CIGS per cessazione di attività (sia pure limitata fino al 2020 per effetto dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 130), allo “sforamento” del tetto massimo di CIGS e di contratto di solidarietà sempre fino al 2020, in presenza di un accordo in sede ministeriale (art. 26-bis del D.L. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26) ed alla CIGS per le imprese sequestrate o confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (art. 1 del D.L.vo n. 72/2018 e circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2019, nonché alla proroga, a tutto il 2019, dei finanziamenti per le “crisi aziendali” nei call-center. Non sono mancate, altresì, precisazioni circa il versamento del contributo addizionale nelle aziende sottoposte a procedura concorsuale, autorizzate alla prosecuzione dell’attività.
Alla luce di questi ulteriori cambiamenti ritengo opportuno fare una disamina sui controlli sulle integrazioni salariali straordinarie da parte degli ispettori del lavoro, secondo le modalità fissate nella circolare della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro n. 27/2016 che va, a mio avviso, integrata da altri indirizzi, anche impliciti, definiti in note amministrative successive. La circolare rappresenta una sorta di “vademecum” per gli ispettori del lavoro chiamati ad effettuare le verifiche sulle integrazioni salariali straordinarie richieste.”
Leggi l’articolo completo