Articolo: Integrazione salariale ed altra attività lavorativa
approfondimento di Eufranio Massi
“Attraverso l’art. 6 della legge n. 203/2024 viene riscritto l’art. 8 del D.L.vo n. 148/2015 con il quale erano state dettate le regole per la possibile compatibilità di prestazioni lavorative in costanza di trattamenti integrativi salariali. Tale ultima disposizione, per la verità, era frutto della legge n. 234/2021 che era già intervenuta sul testo originario: essa prevedeva la possibilità per il lavoratore che percepiva un ammortizzatore sociale di prestare la propria attività come subordinato o come lavoratore autonomo, durante il periodo di cassa, presso altro datore, previa comunicazione all’INPS. Gli effetti di tale scelta si riverberavano sul trattamento integrativo che veniva sospeso per tutta la durata del rapporto in caso di contratto inferiore a sei mesi o, per le giornate lavorate nella ipotesi di una durata superiore. ….”
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