Articolo: Indennità indebitamente poste a conguaglio
approfondimento di Iunio Valerio Romano – Coordinatore Aree Vigilanza DTL Lecce
Estratto dal n. 21/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“La condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di malattia, maternità, assegni familiari o cassa integrazione guadagni, ottiene dall’Inps, in qualità di adiectus solutionis causa, il conguaglio delle suddette somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così realizzando un ingiusto profitto, integra gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante che, da ultimo, ha ricevuto un inquadramento giuridico differente rispetto a quello tradizionalmente attribuito dalla giurisprudenza dominante.
La fattispecie di reato
Per meglio comprendere la fattispecie in esame, occorre chiarire che, ai sensi delle disposizioni
vigenti, il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Inps, attraverso un prospetto mensile (c.d. Mod. DM10), le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’ente,
nonché delle agevolazioni e degli sgravi spettanti, ciò al fine di determinare il versamento realmente dovuto.
Gli assegni familiari ovvero le indennità di malattia e di maternità, per gli importi dovuti ex lege, sono a carico dall’Inps, mentre il datore di lavoro è solo tenuto ad anticipare tali importi in forza dell’art. 1, D.L. n. 633/1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/1980, salvo conguaglio da effettuarsi a mezzo DM10…..continua la lettura