Articolo: Illeciti amministrativi e obbligato solidale – atti impugnabili e strumenti difensivi
articolo di approfondimento di Pierluigi Rausei – Dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Docente di Diritto del lavoro
estratto dal n. 3/2015 della rivista “Guida alle paghe“ (Settimanale IPSOA)
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“L’ultimo comma dell’art. 6 concede, in tutti i casi, al soggetto che ha pagato a titolo di «obbligato solidale» il diritto di ottenere il regresso per l’intera somma dal soggetto che sia stato individuato quale effettivo autore della violazione amministrativa sanzionata.
L’adozione dello schema civilistico della solidarieta` , mostra anzitutto che, in materia di lavoro, la ditta, l’impresa, la societa` o gli altri soci non direttamente responsabili in una società di fatto o di persone, non sono chiamati, quali «responsabili» (in solido), a rispondere dell’illecito, ma soltanto a garantire «civilmente» il credito sanzionatorio vantato dallo Stato, per il tramite dell’organo di vigilanza (sulla struttura peculiare del vincolo di solidarietà espresso dall’art. 6 della legge di depenalizzazione, sussidiario rispetto alla responsabilità diretta del trasgressore, cfr. in giurisprudenza: Cass., sent. n. 5212/1989).
Con l’art. 6, la legge detta una speciale disciplina per la responsabilita` solidale riferita alle sanzioni pecuniarie amministrative, anche in materia di lavoro, ponendola a carico di soggetti che, pur non figurando come autori o concorrenti delle violazioni accertate e sanzionate, sono legati a questi da particolari circostanze di fatto e di diritto....continua la lettura“